Da cosa può dipendere il ritardo dell’assegno unico e perché non c’è una data fissa di accredito

A cosa si devono giorni diversi per la disponibilità della somma

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A cosa si può imputare il ritardo dell’assegno unico sul conto bancario, con sostanziali differenze dei tempi di accredito di mese in mese? Molti italiani che beneficiano del contributo per i figli a carico si chiedono spesso quale sia l’esatta procedura che disciplina proprio alla distribuzione della somma: l’INPS non fa affatto mistero dei passaggi che portano all’effettiva disponibilità della cifra sui conti e proprio all’inizio di questo 2023 ha chiarito ogni aspetto della procedura.

Va subito confermato, come fatto anche nel corso del 2022, che l’assegno unico non ha una data fissa di pagamento. Questa può variare nel tempo ma si colloca comunque in un range temporale abbastanza definito che va dalla metà del mese di riferimento all’inizio del mese successivo. Le cause di questa differenziazione si legano senz’altro alla procedura che anticipa l’arrivo della somma sui conti. In effetti, nella prima decade di ogni mese, proprio l’ istituto previdenziale provvede a far partire le istruttorie, controllando se sussistono i requisiti necessari per ottenere proprio l’assegno unico. Questa fase richiede più giorni e questo perché le operazioni hanno a che vedere anche con altre prestazioni, sempre erogate dall’INPS.

Dopo la prima fase appena raccontata, si procede con i mandati per l’assegno unico. Questi vendono divisi in lotti e dunque vengono anche disposti i pagamenti effettivi. La palla passa dunque alla Banca d’Italia: dal mandato dell’INPS all’effettiva disponibilità del danaro sui conti possono poi trascorrere dai 5 ai 7 giorni.

La complessa procedura fin qui descritta rende bene l’idea di come un eventuale ritardo dell’assegno unico sul proprio conto possa essere spiegato facilmente. Come riportato, la somma potrebbe essere disponibile solo all’inizio del mese successivo a quello di riferimento per il contributo. Dunque sarà il caso di non temere per la propria domanda e la continuità con la quale si usufruirà dell’aiuto per il figlio o i figli a carico

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