Canone RAI anche per chi possiede solo smartphone e tablet?

Ancora controverso il discorso relativo al pagamento del canone RAI, che si dice potrebbe essere esteso anche a chi dispone solo di device mobili


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Come ben sappiamo, quasi sicuramente a partire dal 2023 il canone RAI sarà escluso dalla bolletta della luce, ma per il momento ancora non si conosce la modalità che il Governo Draghi deciderà di utilizzare per poterlo pagare. Per giunta, secondo le ultime indiscrezioni in merito, il canone RAI potrebbe anche essere soggetto ad un aumento di costo, che, secondo alcuni, toccherà la soglia dei 300 euro. Un’ulteriore e futura preoccupazione potrebbe interessare anche i possessori di PC, smartphone e tablet, che saranno soggetti al pagamento del canone RAI.

L’ormai più che noto canone RAI, che riguarda la detenzione nell’ambito familiare (abitazione privata) di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive, dal 2016 ha una quota annuale di 90 euro, inserita sulla bolletta della luce. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, il canone TV è dovuto da tutti coloro che sono in possesso di un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella medesima abitazione. Stando agli ultimi rumors, dal prossimo anno, oltre ad essere rimosso dalla bolletta dell’energia elettrica, verranno aggiornati anche i requisiti di detenzione, facendo rientrare PC, smartphone e tablet tra i dispositivi dotati di sintonizzatore TV.

Ora come ora, possiamo continuare a restare tranquilli in tal senso, dato che si tratta solamente di indiscrezioni e quindi privi di ufficialità. Permarrà, invece, ciò che è stato affermato dall’Agenzia delle Entrate, ovvero che esclusivamente gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio e video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili al pagamento del canone TV. Ne consegue che di per sé i PC, se permettono la visione dei programmi TV via Internet e non tramite la ricezione del segnale del digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili. Questa è la nota emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2012 e del 20 aprile 2016.

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