Nuova bufala reddito di cittadinanza ed art. 38 della Costituzione: la verità

Si ripropone in nuove vesti la bufala reddito di cittadinanza, coinvolgendo l'art. 38 della Costituzione


INTERAZIONI: 179

Assistiamo all’affermarsi di una nuova bufala reddito di cittadinanza, questa volta in relazione all’art. 38 della Costituzione, innescata dall’immagine che potrete scorgere a seguire, ricondivisa la bellezza di 70 mila volte.

Una fake-news che sa tanto di disinformazione, e che sta riuscendo a fare breccia nei pensieri di migliaia di utenti, colti magari alla sprovvista (non tutti sono giuristi, ma sarebbe meglio non dare per vero qualsiasi post che ci compare nello stream di Facebook, specie se in ballo ci sono argomenti tanto delicati).

Meglio informarsi prima di lasciarsi andare a facili condivisioni, fidatevi.

L’immagine recita testuali parole:

“Lo sapevate che il reddito di cittadinanza esiste già nella costituzione italiana? Art.38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Ciò che non viene specificato, e che è stato meglio chiarito dall’intervento del portale ‘butac.it‘, è che l’art. 38 della Costituzione Italiana associano il diritto all’educazione ed all’avviamento professionale agli inabili ed ai minorati (coloro che, per una qualsivoglia disabilità, sono stati dichiarati inabili al lavoro, e sprovvisti di mezzi di sostentamento (i cosiddetti disabili ridotti in povertà).

Ecco perché ci troviamo al cospetto di nuova bufala reddito di cittadinanza relativo all’art. 38 della Costituzione, dato che il sussidio paventato dal M5S ha una ragione di essere totalmente diversa. Si tratta nello specifico di

“… erogazione monetaria, a intervallo di tempo regolare, distribuita a tutte le persone dotate di cittadinanza e di residenza, cumulabile con altri redditi (da lavoro, da impresa, da rendita), indipendentemente dall’attività lavorativa effettuata o non effettuata (dunque viene erogata sia ai lavoratori sia ai disoccupati), dal sesso, dal credo religioso e dalla posizione sociale, ed erogato durante tutta la vita del soggetto”.

Ciò che ha disposto l’art. 38 della Costituzione Italiana corrisponde alla pensione di invalidità civile, e non al reddito di cittadinanza (quest’ultimo non è riservato solo ai disabili in stato di povertà). Speriamo il caso possa considerarsi chiuso (almeno fino al nuovo ordine).