Entro oggi l’esonero canone RAI: tutto su dichiarazione sostitutiva al 31 gennaio

Ultimo treno per la compilazione della dichiarazione sostitutiva del canone RAI oggi 31 gennaio 2018

Canone-Rai

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Oggi 31 gennaio è il termine ultimo per la compilazione della dichiarazione sostitutiva del canone RAI, allo scopo di evitare il pagamento, laddove previsto, da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto, visto che ormai mancano una manciata di ore alla scadenza vera e propria (il riferimento è al saldo di tutto l’anno solare, e non delle varie altre possibili ripartizioni), partiamo con l’allegarvi il PDF del modulo di esenzione per l’anno 2018, utile per la compilazione della dichiarazione sostitutiva del canone RAI che dovrete poi inoltrare nelle modalità che stiamo per indicarvi.

Le strade del caso sono tre, non sono concessi errori di sorta.

In primo luogo, potrete inviare il tutto tramite posta raccomandata A/R (in cui si dichiara di non essere in possesso di alcun apparecchio televisivo in grado di decodificare il segnale del digitale terrestre), con accanto una copia conforme del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo dell’Agenzia dell’Entrate che segue:

“Ufficio di Torino 1, S.A.T, sportello abbonamenti TV, casella postale 22, 10121 Torino”.

In seconda battuta, potrete avvalervi del prezioso contributo di intermediari esterni, come nel caso dei CAF, abilitati all’inoltro della dichiarazione sostitutiva del canone RAI per via telematica.

Se è vero che chi fa da sé fa per tre, allora fareste meglio, sempre nel limite del possibile, inoltrare personalmente il modello di esenzione, direttamente online (per riuscire dovrete già essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata per le operazioni telematiche da svolgersi sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Nel momento in cui la domanda arrivi negli uffici di competenza entro la data del 31 gennaio (per questo sarebbe preferibile optaste per i canali telematici), avrete diritto all’esonero del canone RAI per tutto l’anno solare (in caso contrario, per le domande arrivate nell’intervallo compreso tra il 1 febbraio ed il 30 giugno, risulterete esonerati dal pagamento solo per la seconda parte dell’anno).