Il bonus affitti impresa è solo una delle tante manovre avviate dal Governo italiano per fronteggiare l’allarme sanitario – e la conseguente crisi economica – da COVID-19. E che rientra nel quadro più ambizioso e complesso del Decreto Rilancio approvato da Conte. Un bonus, questo, attivo ufficialmente dalla giornata di ieri, 6 giugno 2020, e che consente di approfittare di un credito d’imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole. A stabilirlo è naturalmente l’Agenzia delle Entrate tramite la risoluzione n. 32/E, che va ad istituire formalmente il codice tributo “6920” per le imprese.
E se è vero che in Italia sono moltissimi quelli interessati al bonus affitti impresa, ora è il Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, a fare chiarezza su come utilizzare al meglio la misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del Decreto Rilancio. Misura che, come già dicevamo, prevede un credito d’imposta del 60 per cento del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo, e del 30 per i contratti di affitto d’azienda, con riferimento all’importo versato nel 2020 nei mesi di marzo, aprile e maggio. Come si legge nella circolare, il credito spetta a “chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio”. Non solo, sappiamo che è “riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”.
Bonus affitti impresa, i requisiti per richiederlo
Per richiedere il bonus affitti impresa è necessario rispettare determinati requisiti. Prima di tutto, i soggetti esercenti attività economica devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo, poi, va verificato mese per mese, mentre non è previsto per gli enti non commerciali, il cui immobile deve essere destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale, a prescindere dalla sua categoria catastale. Il credito d’imposta può essere così utilizzato in compensazione nella dichiarazione dei redditi, o in alternativa può essere ceduto. La compensazione avviene “utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate” e indicando il già citato codice tributo “6920”.